Glossario

Un piccolo dizionario relativo all’ambito assicurativo per avere una più esatta comprensione dei termini incontrati

a
A.N.I.A.torna su ↑

È l'Associazione fra le imprese assicuratrici operanti in Italia. L'Associazione ha il compito di tutelare gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi amministrazione o attività pubblica, di provvedere al regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, di svolgere ogni opportuna azione per diffondere una più ampia e approfondita conoscenza dell'industria assicurativa, di fornire in ogni sede una assidua assistenza ai soci.

Agente di assicurazionetorna su ↑

Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni , alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un’agenzia promuovendo la conclusione di contratti per conto di una o più imprese di assicurazione. Gli agenti di assicurazione sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ ISVAP

Assicurazione cauzionitorna su ↑

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare – nei limiti della somma garantita - un terzo (beneficiario) nel caso in cui l’assicurato non adempia gli obblighi previsti da un contratto o da una norma, successivamente rivalendosi verso l’assicurato stesso. L’assicurazione cauzioni svolge la medesima funzione giuridico-economica delle cauzioni in denaro e delle fideiussioni bancarie.

Assicurazione del creditotorna su ↑

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a coprire il rischio dell’insolvenza qualora un debitore dell’assicurato non adempia al pagamento del debito alla scadenza stabilita.

Assicurazione della responsabilità civile generaletorna su ↑

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare : la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l’inquinamento, etc..

Assicurazione incendiotorna su ↑

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio delle cose assicurate.

Assicurazioni contro i dannitorna su ↑

Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla apersona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.

Assicurazioni di cosetorna su ↑

Contratti di assicurazione aventi per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell’assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.

b
Beneficiariotorna su ↑

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell’assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni.

Broker (mediatore) di assicurazionetorna su ↑

Soggetto che esercita professionalmente un’attività rivolta a mettere in contatto imprese di assicurazione alle quali, a differenza dell’agente, non è vincolato da impegni di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ ISVAP.

c
Carta verdetorna su ↑

Documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria R.C.Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde. La carta verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dell’Unione Europea, in quanto il contratto R.C.Auto, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all’intero territorio dell’Unione stessa. In mancanza di tale documento deve essere stipulata una polizza di frontiera. Vedi U.C.I.

Certificato di assicurazionetorna su ↑

Documento che per Legge deve essere conservato in auto, al fine di consentire l'accertamento della validità della copertura assicurativa e per dar modo di rilevare i dati dell'assicurato qualora questi sia diverso dal guidatore. Come per il CONTRASSEGNO, sono previste sanzioni in caso di mancata esibizione del documento alle Autorità competenti.

Contratto di assicurazionetorna su ↑

È il contratto mediante il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si impegna a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni: Infortuni, Incendio ecc.); o a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente la vita umana (ad esempio nella Polizza Vita) (art. 1882 C.C.). Vedi ASSICURAZIONE.

d
Dannotorna su ↑

Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).

Diminuzione (del rischio)torna su ↑

Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato è stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

e
Estensione territorialetorna su ↑

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

f
Franchigia assolutatorna su ↑

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito.

g
Garanzie accessorietorna su ↑

Termine di uso comune per definire estensioni di garanzia con o senza sovrappremio.

i
I.S.V.A.P. (Istituto Nazionale per la Vigilanza Sulle Assicurazioni Private)torna su ↑

È l'Istituto Superiore per la Vigilanza per le Assicurazioni Private e di interesse collettivo. Le sue funzioni più importanti sono: il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle compagnie; l'esame e la verifica dei bilanci; la vigilanza e la verifica dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione. L'ISVAP, per svolgere la sua attività, ha il potere di chiedere alle compagnie qualsiasi tipo di informazione sull'attività e il bilancio, può disporre ispezioni presso le compagnie, ha facoltà di convocare sotto la sua vigilanza assemblee e consigli di amministrazione e può avvalersi dei servizi del conto consortile e del fondo di garanzia per le vittime della strada. Ha sede a Roma in via Del Quirinale n. 21 - 00187 Roma Tel. 06/421331

Imposta sulle assicurazionitorna su ↑

Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 21,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita ed ai contratti di capitalizzazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2001.

Impresa di assicurazionetorna su ↑

Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa (v. assicurazione). L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v. legge dei grandi numeri), è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.

Indennizzotorna su ↑

È la somma dovuta dall’assicuratore all'assicurato in caso di sinistro in forza di un rapporto diretto (contratto).

Indennizzotorna su ↑

Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.

Infortuniotorna su ↑

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.

l
Legge dei grandi numeritorna su ↑

Teorema tipico della scienza statistico-attuariale che sta alla base del calcolo delle probabilità. Essa consente all’assicuratore la previsione sull’andamento futuro dei rischi assicurati e, dunque, la precisa determinazione del premio. Secondo la legge dei grandi numeri, la probabilità che la frequenza futura di un rischio (ad esempio, il rischio di incendio di una abitazione) sia pressochè uguale alla frequenza osservata nel passato per il medesimo rischio (il numero di incendi di abitazioni già verificatisi) è tanto maggiore quanto più grande è il numero delle osservazioni effettuate (in altri termini, quanto più elevato è il numero dei sinistri considerati).

Liquidatoretorna su ↑

Collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

Long Term Care (LTC)torna su ↑

E' una forma di investimento previdenziale a copertura delle spese economiche di assistenza a seguito della perdità di autosufficienza per infortunio, malattia o vecchiaia. La copertura scatta quando l'assicurato non può più provvedere ai suoi bisogni primari autonomamente.

m
Massimaletorna su ↑

Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.

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Nota informativatorna su ↑

Documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).

p
Periodo di assicurazionetorna su ↑

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Polizzatorna su ↑

Documento che prova l'Assicurazione.

Polizza di assicurazionetorna su ↑

Documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

Polizza index-linkedtorna su ↑

Contratto di assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario che lega la prestazione dell’assicuratore all’andamento di un particolare indice, in genere espressivo dell’evoluzione dei mercati azionari. Solitamente, il contraente versa un premio unico in cambio di un capitale pari al premio versato rivalutato in base all’incremento registrato dall’indice di riferimento nel periodo di durata del contratto. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la prestazione può anche risultare inferiore al premio versato dal contraente.

Premiotorna su ↑

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi : il premio puro, i caricamenti, le imposte . Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

q
Quietanzatorna su ↑

Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.

r
Rischiotorna su ↑

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

s
Sinistrotorna su ↑

Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall’incendio che colpisce la cosa assicurata).

t
Tacito rinnovotorna su ↑

Condizione contrattuale in forza della quale la polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di una tempestiva comunicazione da parte dell'assicurato (disdetta), per un periodo uguale a quello iniziale ma non superiore a due anni, e così successivamente (art. 1899 C.C.).

u
UCItorna su ↑

Ufficio Centrale Italiano. Organismo che costituisce il bureau italiano nel sistema dei bureaux internazionali per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano. Vedi CARTA VERDE.

v
Valore a nuovotorna su ↑

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. L’assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti di assicurazione incendio (in cui prende il nome di "costo di ricostruzione"), costituisce pertanto una assicurazione di spese.

Valore assicurabiletorna su ↑

Rappresenta la misura dell’interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell’autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore assicurato (v. l’eccezione dellassicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene assicurata solo per 150 milioni), nel qual caso si verifica il fenomeno della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del danno, comporta l’applicazione della cosiddetta regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene assicurata per 250 milioni), si verifica il fenomeno della soprassicurazione.

Valore assicuratotorna su ↑

Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.